SALDO E STRALCIO: E’ POSSIBILE PAGARE A RATE?

Quando si parla di saldo e stralcio viene subito in mente  un pagamento in un’unica soluzione: questa ipotesi è sicuramente da preferire e consente di ottenere maggiori “sconti” dal creditore, ma spesso non è percorribile a causa delle ristrettezze finanziarie. Tuttavia sappi che è possibile effettuare un saldo e stralcio a rate: in questo caso si chiamerà piano di rientro concordato o, come preferiscono le banche, DPO.

Ci sono varie tipologie di piani di rientro, che variano a seconda della fase in cui si trova il debito e l’asta. Pertanto distingueremo due ipotesi: in una prima ipotesi, considereremo la procedura esecutiva (l’asta) non ancora iniziata o in fase iniziale; mentre nella seconda ipotesi andremo ad analizzare il caso in cui la procedura sia già in fase avanzata e siano già state bandite le aste.

Per ambedue le ipotesi si tengano altresì presenti altri tre dati: 

  • la cancellazione dell’ipoteca o del pignoramento, avverrà solo ad esito del pagamento dell’ultima rata;
  • la cancellazione dalla centrale rischi avverrà anch’essa all’esito del pagamento dell’ultima rata, ma nel mentre richiederemo la modifica della segnalazione sotto la dicitura “piano di rientro in corso”, in maniera tale da mostrare al ceto creditizio la nostra buona fede e operosità;
  • l’asta, se presente, sarà solo sospesa e non estinta: sarà estinta solo al pagamento dell’ultima rata.
  1. Ipotesi in cui la procedura esecutiva non sia ancora iniziata o sia in fase iniziale:

E’ il momento migliore per avviare una trattativa! La procedura deve ancora iniziare, i costi sostenuti dal creditore sono minimi, le sue prospettive di recupero sono a lungo termine: vi è una grande disponibilità alla trattativa!

Si ha questa fase quando è stato notificato il solo decreto ingiuntivo o il precetto, oppure sia stato notificato il pignoramento ma non si sia ancora celebrata l’udienza per l’avvio  della fase di  vendita e la nomina del perito.

In tal caso, la proposta, per funzionare  e ottenere il massimo sconto dovrà contenere queste caratteristiche:

  1.  non deve prevedere una rateizzazione eccessivamente dilatoria: sia perché in caso di proposte eccessivamente dilazionate nel tempo, il creditore preferirebbe aspettare l’asta, sia perché molte società di recupero crediti per loro politica non accettano  proposte eccessivamente dilazionate. Generalmente si parla di max. 48 – 60 mesi.
  2. E’ sempre meglio proporre un acconto iniziale sostanzioso, pari ad almeno il 10% dell’importo totale proposto. Infatti in tal modo viene da un lato trasmessa maggiore fiducia circa il futuro regolare ammortamento del piano di rientro, dall’altro lato si viene incontro alla costante fame di liquidità dei creditori.
  1. Ipotesi in cui la procedura esecutiva sia già in fase avanzata.

Molto spesso si commette l’errore di  procrastinare l’avvio delle trattative con il creditore, cullandosi della lentezza del sistema giudiziario e decidendo di avviarle solo quando la vendita è già bandita e magari si sono visti entrare in casa possibili acquirenti interessati all’immobile.

Niente di più sbagliato! Sono infatti molteplici i motivi:

  • Costi: Il creditore, una volta celebrate le udienze propedeutiche alla vendita, deve sostenere comunque, transazione o meno, i costi per: perito, custode, delegato, fondo spese, contributo per il portale delle vendite pubbliche. Sono non meno di €. 5.000, che sicuramente il creditore vorrà recuperare e che ridurranno la percentuale di sconto che sarà disponibile a concedere. Inoltre, una volta sostenuti i costi, verrà meno – tra i motivi che possono spingere un creditore alla transazione – proprio la motivazione di evitarsi costi: in buona sostanza, giunti a questo stadio, il creditore è più propenso a preferire l’asta. 
  • Tempo: le attività che richiedono più tempo in una vendita esecutiva sono proprio quelle prodromiche alla vendita. Una volta esauritasi questa fase, le aste si susseguono tra di loro in tempi molto brevi. Pertanto il creditore, fiutando la possibilità di recuperare una somma in un’unica soluzione dall’asta in tempi relativamente brevi, sarà meno propenso a concedere rateizzazioni. 
  • Tempistiche derivanti dal codice di procedura civile: come detto in precedenza, quando viene fatta una transazione che prevede un piano rateale, la procedura viene estinta solo all’esito dell’ultimo pagamento. Durante il pagamento la procedura sarà solo sospesa. Orbene il codice di procedura civile consente all’art. 624 bis di sospendere la procedura esecutiva solo una volta e per massimo 24 mesi. Pertanto, la rateizzazione in tal caso potrà essere solo di 24 mesi, risultando ben più gravosa a livello di singola rata!

Tuttavia non ti preoccupare, anche in questo caso abbiamo sviluppato un protocollo, frutto della nostra esperienza, che ci consente di ottenere per te il massimo risultato possibile ed elaborare un piano di rientro che sia sostenibile!

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